I
omino colorato
NDICE
Introduzione……………………………………………………………... pag. 2
Capitolo primo.
La sicurezza e la tutela della salute nel lavoro
1.1 La normativa…………………………………………………… ... pag. 3
1.2 Il Decreto Legislativo 81/2008…………………………………… pag. 7
1.3 La responsabilità del preposto in tema di tutela della salute……..pag. 11
1.4 La valutazione del rischio………………………………..……….pag.16
1.5 La gestione del rischio ………..…………………….……………pag. 20
Capitolo secondo.
Il rischio da lavoro nella sanità
2.1 I rischi per la salute nel lavoro sanitario…………………………pag. 25
2.2 Rischi ed infortuni in ambiente sanitario riabilitativo……………pag. 31
Bibliografia …………………………………………………………,,…pag. 37
INTRODUZIONE
La tesi mira ad evidenziare il problema e la gestione della sicurezza nell’ambito sanitario e più specificatamente nei settori della riabilitazione.
Nel primo capitolo si discute della normativa e sulle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e il tema della valutazione e della gestione del rischio. In particolare, si delimitano le responsabilità del preposto, così come definito dal decreto. Tale figura in ambito sanitario può essere referente ottimale fra le richieste di maggiore tutela della salute nei luoghi di lavoro degli operatori sanitari e i datori di lavoro. Questo delicato ruolo, potrebbe essere assegnato nei settori della riabilitazione, sia per competenza professionale che per formazione, a lavoratori con laurea specialistica o magistrale in scienze delle professioni sanitarie.
Nel secondo capitolo si illustra il rischio per la salute nel lavoro negli operatori sanitari, a cui segue un’analisi più particolareggiata sui rischi in ambiente sanitario riabilitativo, per quanto è possibile vista la scarsa documentazione bibliografica sull’argomento.
CAPITOLO PRIMO :sicurezza e tutela della salute nel lavoro
La normativa
Uno dei più importanti istituti giuridici della previdenza sociale, atto ad assicurare e realizzare la tutela legislativa nei riguardi dei lavoratori, è l’assicurazione obbligatoria del rischio infortunio e malattia professionale, la cui gestione è affidata all’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Il rapporto assicurativo determina l’obbligo del pagamento del premio da parte del datore di lavoro e l’obbligo dell’assicurazione è garantito dalla legge con sanzioni che colpiscono gli inadempimenti[1].
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è stata la prima, tra le assicurazioni sociali, ad avere il crisma dell’obbligatorietà e, quindi, ad affermare: “il carattere dell’automaticità delle prestazioni”, cioè il diritto del lavoratore ad essere indennizzato per la mancata retribuzione e risarcito per la diminuita capacità lavorativa, causata da un infortunio sul lavoro, avvenuto in occasione di lavoro, indipendentemente dai doveri del datore di lavoro nei riguardi dell’istituto assicuratore, cioè se ha assicurato il lavoratore o se ha pagato il premio assicurativo.
Gli elementi che caratterizzano l’infortunio e le malattia da lavoro sono tre:
- l’evento dannoso, che ha portato nell’organismo del lavoratore un’alterazione, anatomica o funzionale, che incida sulle sue capacità di lavoro. Non sono considerati, ai fini di legge, gli eventi dannosi che portano solo pregiudizi meramente estetici, senza incidere sulle capacità di lavoro, salvo che non costituiscano “danno biologico”, cioè danno morale, di immagine, di relazione.;
- la causa violenta, per l’infortunio, l’esposizione a fattori di rischio occupazionale, per la malattia professionale;
- l’occasione di lavoro, che rappresenta il nesso di collegamento tra danno subito e prestazione lavorativa e costituisce il rischio connesso con l’atto materiale di lavoro. In questo ambito, il D.L. 38/2000 (art. 12) ha riconosciuto nei rischi connessi alla fase lavorativa, anche “l’infortunio in itinere”, cioè quell’infortunio che colpisce il lavoratore nel tragitto casa, in particolare quando il lavoratore utilizza mezzi propri o dell’azienda, in assenza di quelli pubblici.
Il primo provvedimento di legge per gli infortuni nell’industria, in Italia, è del 1898 seguito dal Decreto-Legge- Luogotenenziale del 23 agosto 1917, n. 1450. Nel 1929 è stata istituita la prima assicurazione obbligatoria contro alcune malattie professionali (R. D. 13 maggio 1929 n. 298), precisamente nel numero di sei del settore industriale. Particolare importanza riveste anche il 1933, anno in cui è stato creato l’INAIL a cui fu affidata la gestione sia economica sia medico-legale dei danni da lavoro[2].
Le normative in tema di tutela della salute dei lavoratori, trova una portata generale con il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” e il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, la cui applicabilità era estesa a tutte le attività alle quali sono addetti lavoratori subordinati o equiparati, compresa quella esercitata dallo Stato, dalle Regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici[3].
Il testo unico, legge n. 1124, sulla assicurazione degli infortuni ed emanato il 30 giugno 1965, costituisce una tappa fondamentale nell’evoluzione legislativa della tutela infortunistica, la cui revisione continua per garantire ai lavoratori, una tutela conforme ai principi costituzionali.
Altra tappa fondamentale è stato il D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, che attuando le direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, ha introdotto la pratica obbligatoria della valutazione e della gestione del rischio.
Anche interventi della magistratura e della Corte Costituzionale hanno inciso e guidato il percorso di rinnovamento della normativa sul tema. Per esempio, nella sentenza n. 356 del 1991, la Corte Costituzionale ribadisce chiaramente che la menomazione dell’integrità psicofisica del soggetto offeso costituisce danno integralmente risarcibile per se stesso.
Nel 2003 con il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, nota come Legge Biagi sono tenute in conto le nuove tipologie di lavoro, già illustrate dal “Rapporto Annuale 2000” dell’INAIL, come il lavoro interinale, il telelavoro, forme di lavoro a distanza, il lavoro part-time, ecc. La legge ha disciplinato tali nuovi tipi di rapporto di lavoro, con tutela del diritto del lavoro e della previdenza sociale. Vi è un legame profondo tra tipologia dei rapporti di lavoro e tutela infortunistica, una relazione che appare in ogni fase di sviluppo dell’assicurazione infortuni: infatti, il T.U. del 31 gennaio 1904, n. 51 considerava solo poche lavorazioni a carattere industriale per cui era prevista l’assicurazione, ed esclusivamente per alcune categorie di lavoro operaio; successivamente la tutela si è estesa a impiegati, artigiani, quindi, con la legge delega n. 144/1999, a dirigenti, lavoratori parasubordinati, e sportivi professionisti, e finalmente anche ai lavoratori “atipici”.
1.2 Il Decreto Legislativo n. 81/2008
Il 30 aprile 2008 sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008, il cosiddetto Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, entrato in vigore il 15 maggio. Il decreto si compone di 306 articoli, suddivisi in 13 titoli, e di 51 allegati tecnici.
Il D. Lgs 81, rispetto al precedente D. Lgs 626/1994, ha un campo di applicazione più esteso, definisce più dettagliatamente i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza ed i meccanismi di delega di funzioni, stabilisce delle regole più stringenti per la tenuta della documentazione relativa alla tutela dei lavoratori, inasprisce le sanzioni per l’inosservanza delle regole di prevenzione e di protezione. Inoltre, vengono eliminati e semplificati alcuni obblighi formali, ma se ne prevedono altri, vengono rafforzate le prerogative delle rappresentanze in azienda, si coordinano le attività di vigilanza e si finanziano le azioni promozionali private e pubbliche, soprattutto delle piccole e medie imprese e dei progetti di investimento in materia di salute e sicurezza.
Dal momento della sua entrata in vigore sono state abrogate le seguenti norme il cui contenuto è stato modificato e/o integrato nella nuova normativa:
□ il DPR 27 aprile 1955, n. 547 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
□ il DPR 7 gennaio 1956 n. 164 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
□ il DPR 19 marzo 1956, n. 303 sull’igiene del lavoro, fatta eccezione per l’articolo 64;
□ il Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 sul rischio chimico, fisico e biologico;
□ il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
□ il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493 sulla segnaletica di sicurezza;
□ il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
□ il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187 sull’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.
Il D. Lgs 81 amplia il campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (articoli 2 e 3), estendendole a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio ed a tutti i lavoratori e lavoratrici, indipendentemente dalle modalità contrattuali di rapporto di lavoro.
Le modalità di redazione del documento di valutazione dei rischi variano a secondo del livello occupazionale. In particolare nelle aziende che hanno fino a 10 dipendenti e nelle quali non si svolgono attività lavorative che presentano particolari profili di rischio, i datori di lavoro potranno effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate, emanate da decreto interministeriale entro il 31 dicembre 2010, in attesa è lasciata vigente la possibilità dell’autocertificazione.
Anche nell’ambito della formazione ci sono alcune novità, in quanto viene rafforzata la formazione di tutti i lavoratori, anche di quelli “atipici” o volontari, dei preposti, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. E’ previsto un aggiornamento periodico per gli addetti alle gestioni delle emergenze. Anche il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti previsti per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore. E’introdotta la facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale di inserire in ogni attività di formazione professionale percorsi di istruzione per favorire la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Con il D. Lgs 81 viene introdotta all’art. 30 anche una specifica norma relativa al “modello di organizzazione e gestione” previsto dal D. Lgs 231/2001, per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza. Tale modello deve essere adottato ed attuato al fine di assicurare l’adempimento relativi:
- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici,
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti,
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
- alle attività di sorveglianza sanitaria,
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori,
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori,
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge,
- alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
Il T.U. identifica i principali “attori” legislativi definendo per ognuno di loro con chiarezza compiti e funzioni proprie. All’interno di un’azienda sanitaria possono essere così assimilati:
lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze dell’Azienda, con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale o senza retribuzione, nonché gli allievi dei corsi di formazione professionale, anche in convenzione con le università;
datore di lavoro: il Direttore Generale o il dirigente cui spettano i poteri di gestione per delega del Direttore Generale;
dirigenti delegati: i dirigenti delle strutture erogative individuate nei provvedimenti di organizzazione Aziendale delegati dal Direttore Generale per gli adempimenti propri del datore di lavoro che non siano allo stesso riservati;
preposti: le persone tenute ad eseguire le direttive impartite dai dirigenti responsabili, in particolare per la vigilanza sull’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori;
servizio di prevenzione e protezione (SPP): insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’Azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda;
medico competente: professionista medico in possesso dei titoli abilitanti alla professione che collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla predisposizione e all’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori ed effettua la sorveglianza sanitaria;
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
squadre di emergenza incendio e primo soccorso: persone designate dall’Azienda ed opportunamente formate incaricate ad attuare le misure antincendio e le emergenze.
1.3 La responsabilità del preposto in tema di tutela della salute
Nell’ambito del processo riformatore della normative sulla sicurezza che è culminato con l’emanazione del D. Lgs. n.81, il legislatore ha posto particolare attenzione alla figura del preposto (art. 19), di cui ha rafforzato il quadro delle responsabilità, anche per assicurare il loro contributo necessario ai fini dell’adozione e dell’attuazione dei modelli organizzativi e di gestione previsti dall’art. 19.
Il decreto ha specificato i compiti del preposto, rivalutandolo tra i garanti della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro. Il preposto è figura prevista nelle aziende generalmente per la posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, scelta per il possesso di un maggiore bagaglio di conoscenze tecniche, e ha delicati e specifici obblighi di vigilanza e di controllo sui lavoratori.
Nelle Aziende sanitarie la figura del preposto può identificarsi, per i servizi sanitari, nel Dirigente medico e non medico, nel Medico responsabile di una organizzazione operativa permanente, nel Capo dei servizi sanitari ausiliari, nel Capo Sala e, in casi particolari, nell'Operatore Professionale Coordinatore, nel dirigente tecnico ecc. Comunemente non sono attribuiti compiti di preposto alle figure professionale d'infermiere, l'OTA, l'Ausiliario, l'OSS.
Nel D. Lgs 81 la figura del preposto viene definita all’art.2 comma 1, lettera e) come: «la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa».
Da questa nozione è stato modellato l’art.19 che attribuisce a questo soggetto obblighi generale di vigilanza, ma il preposto non è tenuto all’adozione di misure di prevenzione e di protezione spettanti al datore di lavoro e al dirigente, in quanto ha il solo dovere di vigilare affinché le misure predisposte siano effettivamente osservate dai lavoratori.
I suoi obblighi sono:
«a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori nei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37».
Quindi, il preposto è colui che sovraintende a determinate attività lavorative e la sua specifica competenze preventiva è quella di controllare l’ortodossia antinfortunistica dell’esecuzione delle prestazioni lavorative, tra cui rientra il dovere di aggiornare le misure prevenzionali in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o al grado di evoluzione della tecnica di prevenzione e protezione[4]. Egli non ha la competenza relativa alla scelta dei dispositivi di sicurezza, la quale rientra nelle attribuzioni del datore di lavoro[5].
Però, accanto a questa tradizionale forma di controllo, il legislatore ha introdotto anche il dovere di vigilanza attiva; infatti il preposto è tenuto a dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa e, al tempo stesso, è stato previsto anche l’obbligo di relazionare ai vertici aziendali.
In questo contesto, la figura del preposto appare più complessa rispetto a quella designata dal D. Lgs. n.626/1994, in quanto da un lato viene ad essere uno dei perni del modello organizzativo e di gestione previsto dall’art. 30 e dall’altro si è appesantita per effetto dell’introduzione di sanzioni penali più elevate rispetto a quelle dell’art.90, D.Lgs. n.626/1994.
L’art.56 prevede la sanzione dell’arresto da uno a tre mesi o un ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli obblighi previsti dall’art.19, lett. a), e) ed f) che sono:
· omessa vigilanza,
· ordine di ripresa dei lavori in caso di pericolo grave ed immediato,
· omessa segnalazione al datore di lavoro o al dirigente delle deficienze relative ad attrezzature di lavoro e DPI o di situazioni di pericolo delle quali ne sia a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.
Invece per la violazione degli obblighi previsti dall’art.19, lett. b), c) e d), le sanzioni sono l’arresto fino ad un mese o un ammenda da 300 a 900 euro. Tali obblighi sono:
· omesso controllo sull’accesso in zone a rischio grave e specifico solo di lavoratori appositamente formati;
· mancato intervento ai fini dell’osservanza delle procedure di emergenza e mancato ordine di evacuazione;
· mancata informazione ai lavoratori in ordine ai rischi e alle misure di protezione in caso di pericolo grave e immediato.
Per quanto riguarda i profili operativi, la nomina dovrebbe essere conferita a lavoratori che hanno[6] :
· il possesso delle competenze professionali adeguate all’incarico conferito, come da art. 2, comma 1, lettera e);
· la titolarità di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico, come previsto dall’art.2, comma 1, lettera e);
· la frequenza a un apposito corso di formazione, come da artt. 15 e 37.
Sarebbe opportuno che i preposti nominati fossero espressamente richiamati nel documento di valutazione dei rischi ed anche, ove previsto, nel manuale del sistema di gestione della sicurezza ex art. 30.
Uno degli aspetti più critici è la formazione del preposto, che deve essere assicurata nel rispetto dei canoni previsti dall’art.37 ed appare fondamentale che la stessa contempli anche le procedure di comunicazione del suo operato ai vertici aziendali, nonché quella disciplinare e la conoscenza dei principi di tutela previsti dall’art.7, legge n.300/1970 (cosiddetto Statuto dei lavoratori).
1.4 La valutazione del rischio
L’introduzione dell’obbligo della valutazione del rischio da parte del datore di lavoro è stata determinante ed evolve quella della presunzione di rischio, dando così vita ad una cultura della sicurezza nella quale la stessa diventa un elemento della qualità del prodotto erogato.
La valutazione del rischio che viene definita in base alla natura ed all’attività dell’azienda è, infatti, indirizzata all’identificazione dei fattori e delle fonti di rischio proprie dei processi produttivi ed inerisce fondamentalmente la scelta delle attrezzature di lavoro, la scelta delle sostanze chimiche impiegate, i luoghi di lavoro e l’organizzazione del lavoro.
Metodologicamente racchiude i criteri che hanno portato all’identificazione dei rischi valutati, all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e delle attrezzature di protezione utilizzate, al programma di attuazione delle misure individuate e degli interventi formativi conseguenti alla valutazione del rischio effettuata.
Questo percorso virtuoso, che si conclude nella stesura del documento di valutazione dei rischi, dovrà obbligatoriamente intendersi quale processo in continua e permanente verifica per non divenire obsoleto il giorno successivo alla sua stesura.
Riuscire ad attivare un processo di valutazione del rischio che si concluda nella definizione di un documento della sicurezza che coinvolga, ognuno per il proprio ruolo, tutti i soggetti interessati ed i cui contenuti, è il prodotto di un’analisi condivisa e partecipata ossia di un valido approccio nei termini tipici di sistema connesso ed organico[7].
Procedere ad una definizione del concetto valutazione del rischio (nella cultura anglosassone risk assessment) non è agevole e spesso si presenta riduttiva ma si può comunque intendere quale: “processo di analisi e valutazione del rischio collegato ad una procedura che, evidenziando i pericoli, identifichi i rischi per i quali sono necessari interventi di prevenzione e protezione secondo il livello di sicurezza adeguato alle condizioni di lavoro”[8].
Nella definizione vi sono alcune parole chiave capaci di offrire un contesto adeguato a questo approccio, ossia:
- processo di analisi e valutazione…collegato ad una procedura ovvero metodologia e misurabilità
- livello di sicurezza adeguato alle condizioni di lavoro ovvero appropriatezza e congruenza.
All’esito della valutazione il datore di lavoro deve elaborare un documento contenente:
□ una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
□ l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale;
□ il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Secondo le linee guida dell’ISPESL, il percorso valutativo si articola in tre fasi:
1) l’identificazione delle sorgenti di rischio,
2) l’individuazione dei rischi da esposizione,
3) la stima o quantificazione degli stessi e dei rischi residui.
Nella prima fase, partendo dalla descrizione dell’attività lavorativa si analizzano tutti i fattori che concorrono al processo stesso includendo quindi il ciclo lavorativo, le macchine ed impianti o attrezzature utilizzate fino ad arrivare al modello organizzativo ed operativo utilizzato.
Questa anamnesi lavorativa deve produrre un modello oggettivo nel quale si evidenzino i rischi per la sicurezza, i rischi per la salute ed i rischi trasversali o organizzativi.
Vengono classificati tra i rischi per la sicurezza:
□ le strutture, le macchine, l’uso di energia elettrica e/o di sostanze pericolose, gli incendi e le esplosioni.
Vengono classificati tra i rischi per la salute:
□ gli agenti chimici, fisici e biologici.
Vengono classificati tra i rischi trasversali:
□ l’organizzazione del lavoro, i fattori psicologici, i fattori ergonomici e le condizioni di lavoro difficili (es. lavoro su turni, lavori notturni).
Nella seconda fase relativa all’individuazione dei rischi di esposizione, dopo aver definito il quadro delle sorgenti di potenziali fattori di rischio si passa ad analizzare le misure di sicurezza già esistenti ed attuate in azienda e relative alla protezione delle macchine, agli impianti aspiranti, ai dispositivi individuali di protezione, alla conformità degli impianti elettrici, ai piani di formazione ed informazione ed alla sorveglianza sanitaria.
Nella terza fase sulla stima dei rischi di esposizione o residui, conoscendo le sorgenti di rischi e dopo aver analizzato la situazione esistente in termini di sicurezza occorre quantificare la potenzialità dei rischi residui di interesse prevenzionistico attraverso un’attenta verifica del rispetto delle norme di legge e/o di buona tecnica durante il funzionamento delle macchine, dell’accettabilità delle condizioni igienico ambientali dei luoghi di lavoro e del rispetto delle specifiche norme di legge in relazione ai rischi accertati.
La valutazione del rischio, dunque, come modello metodologico proposto risulta essere il percorso virtuoso attraverso il quale, l’insieme di queste tre distinte fasi definisce, coerentemente con il processo produttivo aziendale, i livelli di rischio permettendo una programmazione integrata delle misure di sicurezza necessarie.
1.5 La gestione del rischio
La gestione del rischio può essere definita quale: “complesso di azioni ed attività funzionali alla gestione del rischio in valore della costruzione delle condizioni di sicurezza necessarie”[9]. A tal fine occorre saper gestire le conoscenze acquisite e trasformare le conoscenze in concetti e logiche operative.
Si deve pertanto, prioritariamente ed inequivocabilmente modificare le informazioni assunte e documentate in questa fase, integrando gli obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione dei sistemi di lavoro e di produzione dei servizi dell’Azienda.
In questo modo l’attuazione degli interventi prevenzionistici (derivanti dalla valutazione del rischio) saranno la fase operativa della gestione del rischio attraverso:
- la gestione della sicurezza come processo anziché come prodotto;
- l’utilizzo corretto e finalizzato delle risorse, comprese quelle umane, disponibili;
- la costruzione di una interrelazione sistemica.
Una sommatoria o meglio l’integrazione tra questi due processi rappresentati dal momento dell’acquisizione ed elaborazione dei dati a quello della trasformazione degli stessi in azioni rivolte verso l’obiettivo di sicurezza è rappresentato dal Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)[10].
La scelta di agire in termini di sicurezza utilizzando un sistema di gestione della salute sicurezza del lavoro può rappresentare il percorso idoneo a dimostrare che un’ azienda sceglie tale strutturazione operativa quale processo, coordinato, connesso e funzionale alla costruzione delle condizioni di sicurezza adeguate alla realtà produttiva interna[11].
Tale scelta, che si basa su un principio di volontarietà, poiché il SGSL non è una norma né un obbligo di legge, è finalizzata a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza che l’Azienda si è data in una efficace prospettiva costi/benefici.
Tale sistema, infatti, si propone di:
· ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi;
· aumentare l’efficienza e le prestazioni dell’organizzazione;
· contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
· migliorare l’immagine interna ed esterna dell’Azienda.
Scegliere di approcciare alla sicurezza in termini di sistema integrato vuol dire, dunque adottare una logica di sistema impostata verso:
- una politica per la sicurezza del lavoro,
- interrelazioni motivate e programmate, verso gli obiettivi di sicurezza, dei soggetti protagonisti l’intervento prevenzionistico,
- una verifica costante e l’elaborazione dei dati derivanti dall’attività di controllo/monitoraggio (sistema di benchmarking).
Il SGSL opera sulla base di una sequenza ciclica delle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame del sistema, attraverso un processo dinamico così come la capacità del sistema di raggiungere tutti gli obiettivi pianificati deriva dall’impegno e dal coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali, soprattutto dell’alta dirigenza. A livello di esemplificazione, con il SGSL a regime, le sequenze sono rappresentate da:
§ stabilire una politica della salute e sicurezza sul lavoro, che definisca gli impegni generali per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo dei livelli di sicurezza;
§ identificare le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili;
§ identificare tutti i pericoli e valutare i relativi rischi per tutti i lavoratori;
§ identificare gli altri soggetti potenzialmente esposti quali ad esempio visitatori o lavoratori autonomi;
§ fissare specifici obiettivi appropriati, raggiungibili e congruenti con gli impegni definiti nella politica;
§ elaborare programmi per il raggiungimento di tali obiettivi, definendo priorità, tempi, responsabilità ed assegnando le necessarie risorse;
§ stabilire le modalità più appropriate, in termini di procedure e prassi, per gestire i programmi;
§ sensibilizzare la struttura aziendale al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
§ attuare adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione, per assicurare il buon funzionamento del sistema;
§ avviare le opportune azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
§ effettuare un riesame per valutare l’efficacia e l’efficienza del sistema nel raggiungere gli obiettivi posti nonché per valutarne l’adeguatezza rispetto sia alla specifica realtà aziendale che ai cambiamenti interni/esterni, modificando, se necessario, politica ed obiettivi della salute e sicurezza tenendo conto dell’impegno al miglioramento continuo.
Rappresentazione grafica di un SGSL
tratta da “linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro[12]
ESEMPIO DI ELEMENTI DI UN SGSL[13]
GRAFICO RIASSUNTIVO[14]
CAPITOLO SECONDO
I RISCHI DA LAVORO NELLA SANITA’
2.1 I rischi per la salute nel lavoro sanitario
L’ambiente sanitario, in particolare quello ospedaliero, è un luogo di lavoro valutato a rischio continuo per il personale, in quanto in esso si assommano i tre cicli funzionali di diagnosi e cura, amministrativo, servizi e manutenzione degli impianti. I rischi nelle attività sanitarie sono classificabili nelle normali categorie dei rischi di natura chimica, fisica, biologica, da posture incongrue e da movimentazione manuale, organizzativa. Essi sono riconducibili:
· per gli agenti chimici a esposizione a gas e vapori anestetici nei reparti operatori, disinfettanti e sterilizzanti (sale operatorie), solventi e altri reattivi chimici usati nei laboratori di analisi e nei servizi di anatomia patologica;
· per gli agenti fisici a radiazioni ionizzanti, radiazioni non ionizzanti, ultrasuoni, laser, rumore (nelle centrali termiche, nelle lavanderie), microclima incongruo, rischi di elettricità;
· per gli agenti biologici a microrganismi batterici della tubercolosi e della salmonellosi, ad agenti di epatiti virali e dell’AIDS;
· per i fattori posturali a luoghi di lavoro, arredi, sedentarietà, utilizzazione di attrezzature munite di videoterminale, movimentazione manuale di carichi, compreso paziente;
· per i fattori legati all’organizzazione del lavoro a turni avvicendati, rapporti interpersonali, assistenza a malati, contenuto del lavoro, carico di lavoro mentale, ritmi, gratificazione dal lavoro, clima collaborativo, discriminazioni, conflitti e ambiguità di ruolo, noia, frammentarietà e non completezza delle operazioni svolte, responsabilità, condizioni contratti di lavoro[15].
I rischi legati agli infortuni che si verificano per scivolamento, ferite da agenti taglienti, lesioni muscolari da sollevamento incongruo di pazienti[16], probabilmente sono sottostimati, probabilmente per la scarsa propensione alla denuncia dell’infortunio. Nell’evento infortunistico, infatti, trova posto una componente emotiva legata spesso a condizioni di stress occupazionale. Entrano in gioco i fattori relazionali delle possibilità di carriera, del compito lavorativo, dei turni di lavoro, aspetti che dovrebbero essere presi sempre in considerazione nella stima del fenomeno infortunistico[17].
I grafici e le figure sottostanti danno una visione più particolareggiata del fenomeno degli infortuni nel settore della sanità.
Infortuni mortali denunciati nel settore della sanità e nei servizi ospedalieri
Nel corso del 2007 i NAS hanno indagato per conto del Ministero della Salute sulle carenze igieniche e strutturali, sullo scarso rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e sulle irregolarità assistenziali. Il risultato che ne è conseguito evidenzia che il 54% dei 321 ospedali pubblici controllati presenta delle irregolarità più o meno gravi. Per migliorare il servizio e le prestazioni sono stati stanziati dei fondi per ammodernare edilizia e strumentazione tecnica di un mondo che conta circa 1.200 istituti di cura con 270 mila posti letto.
Le difficoltà operative del settore incidono anche sugli infortuni sul lavoro: la contrazione osservata negli ultimi anni per il complesso delle attività non trova corrispondenza nella Sanità, dove al contrario, si è assistito ad un aumento del 21% nell’ultimo quinquennio, a fronte di una crescita, nello stesso periodo, degli addetti di circa il 10%.
Nel 2005 gli infortuni sul lavoro hanno toccato quota 34.500 dei quali quasi 19.000 nei Servizi ospedalieri. Il 70% delle denunce ha riguardato le donne alle quali fanno capo anche circa la metà degli infortuni mortali, in calo negli ultimi anni, con una decina di casi nel 2005, di cui un terzo nei servizi ospedalieri.
Il settore della Sanità e dei servizi sociali dà lavoro in Italia ad oltre 800 mila persone e di queste più di mezzo milione è occupato nei Servizi ospedalieri veri e propri (ospedali, cliniche, case di cura) con una distribuzione sul territorio concentrata soprattutto nel Mezzogiorno (40%) e nel Nord-Ovest (30%).
Ambienti di lavoro non sempre rispettosi delle norme sulla sicurezza, l’utilizzo frequente di svariati macchinari ed utensili specifici dell’attività, l’esposizione ad agenti infettivi e fisici, fanno sì che a volte siano proprio medici, infermieri ed il personale in genere dell’ospedale a dover ricorrere alle cure di colleghi per infortuni occorsi nell’ambiente lavorativo.
I più colpiti risultano essere gli infermieri (un infortunato su due ricopre tale qualifica) seguiti da operatori, ausiliari, portantini e assistenti sanitari, che complessivamente rappresentano il 30% del fenomeno; il 5% dei casi, 900 denunce l’anno, riguarda il personale medico, mentre quello amministrativo solo il 3%.
Fra le modalità di accadimento, sono lo scivolamento (soprattutto per impiegati e portantini), la perdita di controllo di macchinari e utensili (la causa più frequente per medici e infermieri) ed i movimenti scoordinati a generare oltre il 60% degli infortuni. Ma non manca neanche la “violenza e aggressione da persona esterna”: nel 2005 oltre 400, tra medici, infermieri ed altri operatori sono stati aggrediti fisicamente da pazienti o parenti, a riprova di un ambiente di lavoro, quello della corsia, dove possono nascere situazioni di tensione ed esasperazione.
Maggiormente interessate agli infortuni sono le mani (20% dei casi) e la colonna vertebrale (17%), mentre per la natura della lesione, contusioni, lussazioni e distorsioni rappresentano circa il 60% dei casi, seguite da ferite (13%) e fratture (8%).
Infortuni denunciati nei servizi ospedalieri per natura e sede della lesione. Anno 2005
2.2 I rischi per la salute in ambiente sanitario riabilitativo
Nella regione Campania, l’intervento riabilitativo viene attuato, dopo fasi di ricovero ospedaliero sempre più brevi (in base ai DRG), in strutture private accreditate con il SSN presenti sul territorio. Queste ultime, pur essendo affiancate da cliniche private, anch’esse accreditate, dove l’intervento riabilitativo viene fatto in regime di ricovero e soprattutto subito dopo l’evento malattia che ha necessitato il ricovero ospedaliero, rappresentano sicuramente il capitolo più consistente della offerta riabilitativa sul territorio.
Nei centri di riabilitazione, l’offerta riabilitativa viene strutturata in diversi campi di interventi :
- intervento fisioterapico che si può ulteriormente suddividere in campi di azione riabilitativa più specialistici, ovvero : terapia fisica (riabilitazione strumentale); fisioterapia ambulatoriale neuromotoria ed ortopedica; idroterapia (fisioterapia in acqua); ippoterapia (fisioterapia con l’ausilio del cavallo);
- intervento di terapia occupazionale;
- intervento di riabilitazione logopedica;
- intervento di riabilitazione neuropsicomotoria.
Per il lavoro in riabilitazione si possono prendere in considerazione dapprima gli elementi che possono configurare una serie di rischi in comune a tutti gli operatori del settore.
Da una esperienza empirica personale, gli operatori lamentano la possibilità di incorrere in danni di natura fisica, durante il trattamento di soggetti portatori di problematiche di alterato sviluppo cognitivo, che possono sfociare talvolta anche in comportamenti etero–aggressivi. Per tutte le figure, vale la possibilità di incorrere in rischi di natura biologica, con probabilità di contagio di malattie infettive. Gli stessi operatori lamentano, dal punto di vista emotivo, un rischio più generalizzato legato a situazioni di stress negativo che scaturisce da :
- senso di demotivazione lavorativa, per mancanza di stimoli e gratificazioni;
- senso di solitudine nella presa in carico di pazienti portatori di patologie complesse, per la scarsa collaborazione tra colleghi e con la figura medica;
- senso di mancata tutela, da parte del personale preposto alla sicurezza sul luogo di lavoro.
Se si vanno a considerare, nello specifico, le varie figure professionali riabilitative si possono altresì configurare rischi lavorativi più frequenti per alcune categorie e meno per altre.
In particolare, per i fisioterapisti che operano nell’ambito della terapia fisica strumentale, vanno presi in considerazione rischi derivanti dall’uso di apparecchiature elettromedicali, laddove non ci si assicuri che queste siano corredate da certificato di conformità alle norme vigenti e che siano periodicamente revisionate da tecnici abilitati, presupponendo che l’impianto elettrico da cui traggono alimentazione deve essere costruito a regola d’arte, certificato e verificato anch’esso periodicamente.
Per i fisioterapisti che operano nell’ambito della riabilitazione neuromotoria e ortopedica vanno sottolineati rischi lavorativi connessi con la movimentazione manuale dei carichi, ovvero con quella probabilità di danno che può derivare dal mobilizzare pazienti con scarsa autonomia fisica.
Per i fisioterapisti che operano nell’ambito della riabilitazione in acqua, vanno considerati i rischi connessi a:
- permanenza eccessiva in acqua;
- uso di acque con eccesso di cloro o a temperature troppo alte o troppo basse;
- uso di vasche adibite all’idroterapia, non idonee allo scopo e non conformi.
Questi operatori sanitari hanno una probabilità di danno di natura dermatologica e di aumentata sensibilità allergica.
Per i fisioterapisti che operano nell’ ambito dell’ippoterapia vanno considerati i rischi lavorativi connessi con la preparazione del cavallo, nell’ambito della seduta terapeutica; quindi rischi legati al posizionamento della sella, alla salita del paziente sull’animale, allo spostamento lungo il percorso prestabilito indicando al soggetto quali movimenti fisici fare mentre il cavallo si sposta,ecc.
Gli operatori tecnici specialisti che lavorano nell’ambito della terapia occupazionale si occupano di curare l’inserimento sociale di individui con disagio psichico e ritardo mentale di lieve e media gravità e di individui che vedono ridotta la propria autonomia nel sociale e nel proprio ambito familiare a causa di patologie di varia eziologia (neurologica, ortopedica, cardiologica, pneumologia, ecc.). In quest’ottica il rischio lavorativo è quello connesso con il ripristino di abilità di utilizzo di strumenti di uso quotidiano, quali, ad esempio, forbici, coltelli, posate varie, bicchieri, piatti, ecc. ma anche con la necessità di uscire dal ristretto ambito riabilitativo della struttura riabilitativa, in quanto il suo intervento è anche legato al ripristino di autonomia nel sociale; infatti il terapista occupazionale interviene per permettere, al paziente, di riappropriarsi della possibilità di prendere un mezzo pubblico, oppure di fare la fila, in posta o in banca, per pagare una bolletta, di recarsi in un qualsiasi negozio per fare un acquisto, ecc.
Nella struttura riabilitativa, il terapista occupazionale svolge anche attività di proposta di compiti manuali per soggetti che non possiedono le competenze per il proseguimento di un percorso formativo professionale normale; a tal proposito, vengono organizzate, per i pazienti, attività di lavorazione del legno, della ceramica, dell’argilla, oppure attività per stimolare l’uso di elementi informatici (computer).
Il terapista occupazionale, quindi, è soggetto anche a rischi lavorativi inerenti attività puramente manuali che prevedono il suo impegno in questi ambiti.
Per la figura professionale del logopedista si possono considerare come rischi da infortunio specifici per la categoria quelli inerenti la necessità, laddove necessario, di attuare le prassie orali. Il logopedista, nel praticare queste tecniche riabilitative, viene a contatto con le mucose orali e con la saliva; se non vengono attuate le dovute precauzioni (come, ad esempio, l’uso di guanti) si può correre il rischio di contrarre eventuali malattie infettive di cui è portatore, coscientemente o meno, il paziente.
Per la figura professionale del neuropsicomotricista dell’età evolutiva si possono considerare come rischi da infortunio specifici per la categoria quelli inerenti il setting terapeutico che caratterizza questo tipo di intervento riabilitativo.
Il neuropsicomotricista dell’età evolutiva svolge il proprio intervento riabilitativo nei confronti di bambini che, o a causa di sindromi genetiche o a causa di danno subito in epoca pre – peri – post natale, vedono compromesso il proprio normale sviluppo psicomotorio. Il neuropsicomotricista, al fine di stimolare il massimo recupero delle competenze alterate, prepara setting terapeutici dove, insieme al bambino, salta, rotola, corre, gesticola, usa attrezzi di simulazione.
In questa attività appare evidente come il professionista della neuropsicomotricità possa incorrere in rischi di natura squisitamente fisica, sia nel proporre, su imitazione, determinate azioni ludiche, sia nell’attenzione che deve porre per evitare che bambini con disabilità possano essi stessi infortunarsi nel corso della seduta terapeutica.
In conclusione, possiamo dire che in ambito squisitamente riabilitativo il rischio da lavoro sanitario ha caratteristiche peculiari in quanto è presente:
- un basso rischio chimico;
- un generico rischio biologico per tutte le figure professionali riabilitative;
- rischio relativo all’organizzazione del lavoro, a condizioni di lavoro difficile, stress psico-fisici e di relazionale sociale, per tutti gli operatori professionali della riabilitazione,
- rischio lavorativo specifico di alcune categorie di operatori tecnici della riabilitazione, come quello derivato da movimentazione manuale dei carichi, uso di apparecchiature elettromedicali, uso di oggetti professionali per attività specifiche, svolgimento di normali attività in ambito familiare e sociale del paziente.
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[1] Barrito a. –Sollecito R.,Manuale sugli infortuni e sulle malattie professionali, ANIV editrice, Mestre 1995, pp.1-3
[2] Crepet M.- Soia B.,Medicina del lavoro, UTET, Torino 1993, pp.345-347
[3] http://www.diritto.it
[4] Responsabilità del preposto, in Ambiente & Sicurezza, n.1, 27 dicembre 2007, pp.102-103
[5] Corte di Cassazione penale, sez. IV, sentenza del 1 giugno 2007, n.21593
[6] Gallo M., Potenziate le responsabilità per preposto e medico, in Ambiente & Sicurezza, n.13, 1 luglio 2008, pp.20-21
[7] AA.VV., Wood dust: challenges for occupational risk assessment and management, atti del Congresso Internazionale, Strasburgo, 25-27/10/ 2006, Institut national de recherche et de securite, Strasburgo 2006
[8] Associazione Italiana Responsabili Servizi Prevenzione e Protezione in abito sanitario, a cura di, Sicurezza nella gestione integrata in qualità, 14.11.2002
[9] ISPESL, op. cit.
[10] Derrico P. - Tomaiuolo D. - Tedeschi M., La gestione della sicurezza nelle strutture sanitarie, in Cosmi L. - Del Vecchio M., Il Risk Management nelle aziende sanitarie; McGraw-Hill, Milano 2003, p.76
[11] Cfr. Cosmi L. - Del Vecchio M., Il Risk Management nelle aziende sanitarie; McGraw-Hill, Milano 2003
[12] Tratto da UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, settembre 2001
[13] Ivi
[14] ISPESL, op. cit.
[15]Crepet M. – Saia B., Medicina del lavoro,UTET, Torino 1993, pp.291-295
[16] Terrana T. - Labbate N., Il lavoro degli operatori della sanità, in Ambrosi L.-Foà V., Trattato di medicina del lavoro, Utet, Torino 1996, pp.607-609
[17] Isolani L. – Maggese S. –Roveran G., Salute e sicurezza nel settore ospedaliero. Analisi del fenomeno infortunistico, in Lavoro e Medicina, 2, 1990, pp.387-390
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